RSPP e ASPP non datore di lavoro

RSPP e ASPP non datore di lavoro

RSPP e ASPP non datore di lavoro

RSPP e ASPP non datore di lavoro: obblighi e formazione

Il dettaglio del ruolo di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione diverso dal datore di lavoro in materia di sicurezza è previsto all’interno del nuovo Accordo Stato Regioni, approvato il 07 luglio 2016, il quale fornisce una chiara definizione delle attività e della formazione a cui questi soggetti sono obbligati.

All’interno di questa intesa possiamo trovare approfondimenti sulle figure di RSPP e ASPP e le specifiche riguardanti gli aggiornamenti, il riconoscimento della formazione già fruita, requisiti che devono possedere i docenti incaricati della loro adeguata formazione.

Il ruolo di RSPP e ASPP non datore di lavoro e quindi esterno all’azienda, può essere ricoperto solamente da quei professionisti che abbiano superato una fase di formazione in materia e solo dopo aver ricevuto un attestato di partecipazione valido su tutto il territorio nazionale.

 

RSPP e ASPP non datore di lavoro 2 - Consulenza e Formazione - ARETHUSEA

I requisiti formativi del RSPP e ASPP esterno

Partiamo col chiarire che restano invariati i requisiti iniziali per svolgere la funzione di responsabile e addetto dei servizi di prevenzione e protezione. In particolare:

  • Diploma di scuola secondaria superiore come titolo di studio minimo
  • Attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B, C per RSPP (salvo esoneri)
  • Attestati di frequenza e profitto dei moduli A, B per ASPP (salvo esoneri)
    aggiornamenti ogni 5 anni

Il Corso Modulo A per RSPP e ASPP non datore di lavoro è propedeutica a tutti gli altri moduli ed ha una durata di 28 ore.
Nell’ambito del Modulo A vengono impartiti insegnamenti di base della sicurezza: la normativa, il sistema di prevenzione aziendale, il sistema degli enti istituzionali pubblici, i principali rischi, l’obbligo formativo.

Il corso Modulo B per RSPP e ASPP non datore di lavoro ha una durata di 48 ore ed è stato in parte modificato dall’accordo Stato Regioni di cui dicevamo qui sopra.

Il cambiamento più importante che riguarda il modulo B sta nella classificazione delle attività interessate a tale formazione.

Infatti il Modulo B della formazione per RSPP e ASPP non datore di lavoro affronta i rischi legati allo specifico settore produttivo. Fino ad oggi, in virtù dell’Accordo del 2006, il modulo in questione era diversificato per contenuti e durata in base al settore Ateco. Quindi, per esercitare la funzione di ASPP e RSPP in aziende di vari settori, era necessario conseguire l’attestato di frequenza e profitto del relativo corso (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9).

Questo percorso è stato annullato ed il nuovo Accordo introduce invece un modulo B comune di 48 ore che abilita a svolgere la funzione di ASPP e RSPP in quasi tutte le realtà produttive.

Fanno infatti eccezione quattro settori per i quali è richiesto un modulo integrativo di specializzazione. Si tratta dei settori:

  1. Agricoltura e Pesca, specializzazione modulo B-SP1 di 12 ore
  2. Cave e Costruzioni, specializzazione modulo B-SP2 di 16 ore
  3. Sanità residenziale, specializzazione modulo B-SP3 di 12 ore
  4. Chimico e Petrolchimico, specializzazione modulo B-SP4 di 16 ore

Il corso Modulo C riguarda invece solamente gli RSPP

La formazione RSPP modulo C ha una durata di 24 ore. Il corso è di specializzazione per gli RSPP e consente di acquisire conoscenze gestionali e relazionali affinché gli aspetti della sicurezza possano essere incorporati in azienda dal punto di vista gestionale, organizzativo e culturale.

Con queste modifiche cosa succede agli RSPP e ASPP già formati?

Per tutti coloro che ricoprivano il ruolo di responsabile e addetto dei servizi di prevenzione e protezione in virtù del precedente Accordo del gennaio 2006, nulla cambia se la funzione di ASPP/RSPP continua ad essere esercitata nel settore produttivo per il quale ci si è formati. Se invece, si vorrà svolgere la funzione di ASPP/RSPP in altro settore produttivo, sarà necessario adeguarsi al nuovo Accordo e verificare la necessità di integrare la formazione.

Esonero dalla frequentazione del corso

Oltre ad alcune classi di laurea, il cui elenco è ulteriormente ampliato, si può ottenere l’esonero dai moduli A e B per il possesso di un certificato universitario di superamento esami, master o corso di perfezionamento i cui contenuti siano rapportabili a quelli previsti nell’Accordo. Sono inoltre esonerati dai moduli A e B i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 5 anni.

Gli aggiornamenti necessari per RSPP e ASPP non datore di lavoro

L’obbligo di aggiornamento del modulo B rimane ogni 5 anni, anche per coloro che sono esonerati dalla frequentazione del corso e sono di 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP

Il consiglio è quello di non concentrare il monte-ore in coda al quinquennio ma di distribuirle lungo il periodo, anche perché oggigiorno si possono sfruttare le piattaforme online accreditate, in modo da non dover occupare tanto tempo anche per gli spostamenti verso un luogo “fisico” di formazione.

Costituiscono aggiornamento ASPP/RSPP e viceversa: i corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro e i corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza. Non costituiscono aggiornamento ASPP/RSPP i corsi previsti dal D.Lgs.81/08, come ad esempio corso per dirigenti, preposti, addetto antincendio, primo soccorso ecc.

Al fine di evitare sovrapposizioni di contenuti tra un percorso e l’altro, di seguito è possibile trovare l’elenco dei crediti riconoscibili sulla formazione delle varie figure aziendali. Vai all’elenco

NB: Per i primi cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, la frequenza del nuovo modulo B (o del modulo comune o di specializzazione) potrà valere come aggiornamento ASPP/RSPP formati ai sensi dell’Accordo del 2006. Trascorsi i prossimi cinque anni la frequenza del modulo B non potrà più valere come aggiornamento.

Cosa succede in caso di mancato aggiornamento?

Se una persona sii dimentica o non fa in tempo non decade dall’abilitazione, ma la potrà esercitare solamente non appena avrà frequentato con successo il corso di aggiornamento specifico.

E lo stesso discorso vale per CSE, CSP, addetti primo soccorso e addetti all’uso di specifiche attrezzature (carrelli, PLE, trattori, pale ecc.).

Sono previste inoltre sanzioni nei seguenti casi specifici:

  • Mancata nomina del RSPP: ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto da 3 a 6 mesi (Art.55 c.1)
  • Omessa valutazione dei rischi: ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto da 3 a 6 mesi (Art.55 c.1), in alcuni casi l’arresto previsto sale da 4 a 8 mesi

CONTATTACI

    L'informativa completa sul trattamento dati è consultabile al seguente link
    Privacy Policy