Direttiva Prodotti da Costruzione

La Direttiva Prodotti da Costruzione riguarda quei prodotti destinati a diventare parte di opere di costruzione.

La Direttiva Prodotti da Costruzione è emanazione del Regolamento (UE) 305/2011, il quale disciplina l’immissione e la libera circolazione sul mercato europeo dei prodotti da costruzione.

Tale direttiva riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile).

 

Direttiva prodotti da costruzione - Arethusea

Ovvio che tali prodotti devono rispettare requisiti e prestazioni relazionate ai sette requisiti essenziali dell’opera da costruzione:

  1. resistenza meccanica e stabilità;
  2. sicurezza in caso di fuoco;
  3. igiene, sicurezza e ambiente;
  4. sicurezza in uso;
  5. protezione contro il rumore;
  6. risparmio energetico;
  7. uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni. 

Chi deve verificare tali prodotti è il fabbricante, tra i cui obblighi c’è anche quello di garantire la rintracciabilità per consentire un eventuale ritiro o richiamo del prodotto dal mercato, nel caso in cui egli stesso abbia motivo di credere che il prodotto immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla Marcatura CE.

Successivamente alla Direttiva dei prodotti da costruzione, viene redatta la Dichiarazione di Prestazione (DoP), che va a sostituire la precedente.

Tale stabilisce che:

  • è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
  • deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
  • deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
  • deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
  • il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.

Con la nuova modifica nel Luglio 2013, il nuovo Regolamento CPR 305/11 ha modificato le condizioni di accesso al mercato nei prodotti da costruzione, possono essere immessi sul mercato solo se:

  • il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
  • i prodotti per i quali è stata redatta la DoP siano marcati CE.

La dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni sul contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, per incentivare l’edilizia sostenibile e facilitare lo sviluppo di prodotti eco-compatibili.

Per molte sostanze, i metodi di verifica esatti non sono stati ancora concordati, quindi vengono dichiarate solo quelle sostanze di cui al Regolamento REACH (dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”).

La marcatura CE viene posta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione.

In questo modo, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione al momento della dichiarazione di prestazione e della conformità a seconda dei requisiti che sono stati stabiliti nel Regolamento Europeo 305/2011.

La dichiarazione di prestazione riporta le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali e possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione.

Per ogni caratteristica essenziale, la prestazione che si desidera dichiarare deve espressa in livello o classe o da una descrizione relativa.

Si sottolinea che la marcatura CE del prodotto non garantisce l’idoneità all’uso del prodotto, ma che il prodotto è caratterizzato dalle prestazioni riportate in DoP e che il Fabbricante mette in campo un sistema di verifica e di valutazione continua per garantire la costanza di prestazione del prodotto.

Insomma, la responsabilità principale è nelle mani del Fabbricante.

La dichiarazione di prestazione non è richiesta per i prodotti da costruzione che rientrano in una norma armonizzata, quando:

  • il prodotto è realizzato in un unico esemplare o su misura mediante un processo non in serie per un ordine specifico ed è installato in un’unica identificata opera di costruzione.

Il fabbricante è responsabile della sicurezza dell’installazione del prodotto, in conformità alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione, designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

  • il prodotto è fabbricato in cantiere per essere incorporato nell’opera in conformità alle norme nazionali applicabili e sotto la direzione dei responsabili per la sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione ai sensi delle norme nazionali applicabili;
  • il prodotto è fabbricato in modo tradizionale o in un modo appropriato per la conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale e destinato al restauro di opere di costruzione ufficialmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

Il fabbricante dovrà informarsi in merito alle caratteristiche essenziali, le cui prestazioni devono essere dichiarate obbligatoriamente nel paese di destinazione, in relazione alla destinazione d’uso prescelta per il proprio prodotto.

Ulteriori importanti informazioni per il fabbricante sono:

  • conservare la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato;
  • tenere un registro di tutte le non-conformità dei prodotti ed informare i distributori degli eventuali ritiri;
  • garantire l’identificazione e la rintracciabilità completa del prodotto;
  • fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato;
  • adottare misure correttive immediate se un prodotto risulta non essere in conformità alla DoP;
  • assicurare che il prodotto mantiene la sua conformità alla DoP anche dopo la movimentazione e lo stoccaggio;
  • fornire tutte le informazioni utili sul prodotto quando un’autorità nazionale competente.ne faccia richiesta;
  • provvedere tempestivamente in caso di alterazione della prestazione dichiarata del prodotto in serie.