Direttiva Recipienti Semplici a Pressione 2014/29/UE

La Direttiva Recipienti Semplici a Pressione riguarda tutti quei recipienti fabbricati in serie che sono sottoposti a pressione.

La Direttiva Recipienti Semplici a Pressione deriva dalla normativa comunitaria n° 29 del 2014 e si applica a quei recipienti fabbricati in serie.

Per “recipiente a pressione semplice” si intende qualunque recipiente saldato che è stato soggetto a una pressione interna superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto, ma non destinato ad essere sottoposto a fiamma.

 

Direttiva Recipienti Semplici a Pressione

 

Tale direttiva disciplina i recipienti che sono nuovi sul mercato con lo scopo di garantire la tutela della salute e della sicurezza relativamente ai rischi di fuga o di scoppio.

Le parti ed le componenti possono essere fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto.

Questa direttiva prevede il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, da parte di chi fabbrica , a partire dalla progettazione e fabbricazione, fino alla richiesta di valutazione della conformità del recipiente semplice a pressione da parte di un Organismo Notificato Europeo.

Chi viene coinvolto per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione a carico dell’Utilizzatore finale e del datore di lavoro sono le seguenti:

  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) ,  figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza, insieme al datore di lavoro, al manutentore e all’installatore.
  • L’installatore che ha la responsabilità della conformità del lavoro di propria competenza secondo la certificazione della regola dell’arte.

Tutte le attrezzature in pressione, che rientrano nel campo dell’ applicazione del DM 329/04, devono essere denunciate ad INAIL, che deve fornire l’immatricolazione.

Questo documento prevede la denuncia di messa in servizio del recipiente in pressione ogni qualvolta ci troviamo in presenza di un impianto nuovo, modificato o traslocato.

Per l’immatricolazione devono essere compilati i seguenti documenti direttamente sul portale CIVA:

  • Denuncia Messa In Servizio-Immatricolazione (compilare un documento per ogni apparecchio)
  • Modello Richiesta Verifica Messa In Servizio: per le attrezzature in pressione con volume superiore a 25 litri e pressione d’esercizio PS>12 bar e/o PSxV> 8000 è necessario richiedere anche la verifica di messa in servizio compilando l’apposito modulo (un documento per ogni apparecchio).

Ci sono inoltre altri documenti che devono essere allegati alla denuncia di messa in servizio, indispensabili per la compilazione dei documenti sopra indicati:

  • Dichiarazioni di conformità (CE) di tutte le attrezzature dichiarate nella relazione tecnica con relativa marcatura CE
  • Certificati di taratura delle valvole di sicurezza dichiarate nella relazione tecnica
  • Relazione tecnica: redigere una relazione tecnica in cui sono indicate le caratteristiche tecniche di tutti gli apparecchi, la descrizione della loro ubicazione e funzionalità
  • Schema d’impianto: redigere uno schema d’impianto dove sono indicate le attrezzature soggette a verifica (lo schema può essere integrato nella relazione tecnica)

Gli apparecchi privi dei necessari documenti devono essere messi fuori servizio.

Tutte le attrezzature in pressione che rientrano nel campo dell’applicazione del DM 329/04 sono soggette a obbligo di verifica di riqualificazione periodica.

Cosa significa? Che una volta immatricolato l’impianto, periodicamente va ricontrollato compilando gli appositi moduli su CIVA.