Direttiva macchine CE

La Direttiva macchine CE rende obbligatoria la certificazione o autocertificazione CE dei macchinari

Direttiva Macchine CE: cosa stabilisce.

La direttiva macchine CE 2006/42/CE si occupa dei requisiti ai quali devono rispondere le macchine prima della loro immissione sul mercato.

La direttiva macchine CE, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utilizzatori, obbliga i produttori di macchinari a seguire delle precise linee guida nella progettazione e nella produzione.

La sicurezza dei macchinari è assicurata dalla marcatura CE, cioè dall’apposizione del marchio CE, la quale avviene solo dopo che l’Ente Certificatore (o il produttore stesso) ha verificato il corretto funzionamento del mezzo e la corretta esecuzione delle varie fasi costruttrici.

Tale marcatura presente nella direttiva macchine CE garantisce la qualità del prodotto e permette la copertura del rischio legato all’utilizzo dello stesso.

 

Direttiva macchine CE 1200x600

Certificazione da Enti accreditati e Autocertificazione CE

La direttiva macchine CE stabilisce due possibilità di certificazione CE per le macchine, a seconda della tipologia delle stesse:

  • certificazione di enti terzi accreditati;
  • autocertificazione del produttore.

La certificazione da enti accreditati è obbligatoria per tutte quelle macchine che hanno insito un pericolo elevato per l’utilizzatore e che sono ricomprese nell’Allegato IV della direttiva macchine CE, come ad esempio seghe di vario genere, macchine per lavori pubblici, apparecchi per il sollevamento di persone o cose, strutture di protezione, fresatrici e tante altre (scarica qui il dettaglio dell’Allegato IV direttiva macchine)

 

Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell’allegato VII della direttiva stessa. (>>> Vedi nel dettaglio QUI)

Tutte le macchine che vengono inserite sul devono riportare la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione, altrimenti non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano.

Cosa deve fare il costruttore

Prima di venderle o noleggiarle il costruttore ha l’obbligo di predisporre l’adeguata documentazione del mezzo/strumento. In particolare deve redigere:

  • il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC), laddove necessario, il quale deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine CE. Rigurda la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
  • la Documentazione Tecnica Pertinente, indicante le procedure di valutazione e di conformità per le quasi-macchine;
  • la Dichiarazione di conformità per le macchine;
  • la Dichiarazione d’incorporazione per le quasi-macchine.
    Si tratta di un atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • il Manuale d’uso e Manutenzione.
    Esso è un documento dettagliato e illustrato, tradotto nella lingua del paese in cui viene immesso, attraverso il quale il fabbricante ed il progettista illustrano all’utilizzatore come far funzionare la macchina e le caratteristiche di integrazione uomo-macchina;
  • il Marchio CE apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante.
    Tale marcatura CE dichiara che il produttore-distributore si assume la responsabilità del prodotto, permettendone la libera circolazione in Europa

Le marcature

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

  • nome del fabbricante e suo indirizzo
  • la marcatura CE
  • designazione della serie o del tipo
  • eventualmente, numero di serie
  • l’anno di costruzione.

Nel caso in cui la macchina sia destinata in area esplosiva, essa deve recare l’apposita indicazione ed indicare tutte le apposite indicazioni indispensabili alla sicurezza.

Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l’utilizzo con mezzi di sollevamento, deve essere indicata, in modo leggibile ed indelebile, anche la sua massa.

Non è rilevante lo scopo della macchina (produzione, sviluppo prodotto, prove di laboratorio) nella attuazione della direttiva.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva macchine CE alcune macchine, le quali hanno una propria regolamentazione:

  • le navi marittime e le unità mobili offshore nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
  • gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli;
  • prodotti elettrici ed elettronici oggetto della direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) quali:
    • elettrodomestici destinati a uso domestico
    • apparecchiature audio e video
    • motori elettrici
    • apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione
  • alcune apparecchiature elettriche ad alta tensione quali:
    • trasformatori
    • apparecchiature di collegamento e di comando
    • tutte le armi (non solo le armi da fuoco)
    • i trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE).