Aggiornamento RSPP e ASPP: senza non si può esercitare

Aggiornamento RSPP e ASPP: senza non si può esercitare

Aggiornamento RSPP e ASPP: senza non si può esercitare

Aggiornamento RSPP e ASPP: impossibilità di esercitare la professione senza formazione

Interpellato il ministero del Lavoro il quale chiarisce in merito alle conseguenze dell’inosservanza dei tempi previsti per il percorso di aggiornamento

Anche se la questione è stata posta qualche anno orsono, resta tutt’oggi valida l’interpretazione secondo cui senza aggiornamento quinquennale il professionista non può esercitare il ruolo di RSPP o ASPP all’interno di qualsiasi tipologia di azienda.

In un approfondimento recente avevamo sancito gli obblighi e la necessaria formazione da parte di RSPP e ASPP non datore di lavoro.

Questo ulteriore articolo ne rafforza alcuni concetti espressi precedentemente. Infatti risale al 2015 l’Interpellazione della Regione Marche presso il Ministero del Lavoro che vi raccontiamo qui di seguito.

Aggiornamento RSPP e ASPP - Consulenza e Formazione - ARETHUSEA

 

Praticamente il Ministero ha risposto con l’Interpello n. 15 del 2015 alla Regione Marche, che poneva la questione

se, relativamente ai corsi di aggiornamento per addetti del servizio prevenzione e protezione e responsabili del servizio di protezione e prevenzione (Aspp e Rspp MODULO B sp3), nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi, la mancata frequenza entro il 14 febbraio 2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macro-settore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di Rspp per il solo periodo di inadempienza”.

La risposta del Ministero si può riassumere sottolineando che secondo l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, RSPP e ASPP inadempiente perde la propria “operatività” e quindi, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

La risposta non pone dubbi: l’aggiornamento è obbligatorio pena l’impossibilità all’esercizio delle proprie funzioni di Responsabile e/o Addetto Sicurezza Prevenzione e Protezione.

Ciò non significa che si vedranno cancellati tutti i percorsi formativi finora svolti, ma che questi riacquisiranno valore solo nel momento in cui venga completato il ciclo formativo per il monte ore obbligatorio.

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