La Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche(RAEE).
Le normative di riferimento riguardanti la Direttiva RAEE sui rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono la Direttiva Europea 2012/19/EU, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2014 per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e la Direttiva 2006/66/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 188/2008 per le Pile e gli Accumulatori portatili.
Entrambe, prevedono l’obbligo per produttori, importatori, esportatori, distributori di questi prodotti, di finanziare ed organizzare il recupero ed il riciclo dei prodotti che immettono sul territorio italiano nel pieno rispetto del Principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
Coloro che immettono sul territorio nazionale Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e/o Pile e Accumulatori, senza rispettare gli obblighi prescritti dalla normativa di riferimento, possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 200 € a pezzo immesso sul mercato fino ad un massimo di 100.000€ per la mancata iscrizione.
La Direttiva 2002/96/CE , denominata come ‘RAEE1’ ha previsto regimi di raccolta in cui i consumatori restituivano gratuitamente i loro rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con l’obiettivo di aumentarne il riciclo e/o il riutilizzo.
Con l’introduzione della RAEE2 sono stati stabiliti alcuni punti fondamentali, al fine di:
- Ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l’inquinamento (progettazione ecocompatibile);
- Evitare lo spreco di importanti materie prime secondarie, favorendo il riciclo dei RAEE;
- Limitare il più possibile l’esportazione illegale di RAEE verso paesi in via di sviluppo;
- Ridurre le attuali differenze in tema di registrazione dei produttori nei diversi Registri nazionali dei produttori di AEE.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono rifiuti di tipo particolare e richiedono quindi uno smaltimento particolare.
I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate tossiche per l’ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi.
La crescente diffusione di apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell’ambiente o in discariche e termovalorizzatori (inceneritore) con conseguenze di inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua con ripercussioni sulla salute umana.
Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, come rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.
I RAEE sono rifiuti di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Le AEE a loro volta sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall’energia elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate per funzionare a tensioni non superiori a 1000 V AC o 1500 V CC, e appartengono a una delle seguenti categorie:
- Grandi elettrodomestici;
- Piccoli elettrodomestici;
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- Apparecchiature di consumo;
- Apparecchiature di illuminazione;
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione delle macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni);
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- Dispositivi medici;
- Strumenti di monitoraggio e controllo;
- Distributori automatici.
Il trattamento dei RAEE è svolto in centri adeguatamente attrezzati, autorizzati alla gestione dei rifiuti ed adeguati al “Decreto RAEE”, sfruttando le migliori tecniche disponibili.
La “Direttiva RAEE” è basata sul principio secondo il quale chi inquina paga. Per ottemperare questo principio, il finanziamento e l’organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del “Decreto RAEE”, il 1º settembre 2007 (DM 185/2007 pubblicato in G.U. il 5/11/2007). Per sostenere questi nuovi costi, i produttori saranno liberi di far pagare un eco-contributo al momento dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova (visible-fee).
L’eco-contributo non dovrà superare i costi di trattamento.