La Direttiva per la Progettazione Ecocompatibile dei Prodotti connessi all’Energia ai sensi della Direttiva 2009/125/CE modificata dalla Direttiva 2012/27/CE.
Per poter migliorare l’efficienza energetica, la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, in cui viene elaborato un quadro di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. Tutto ciò per migliorare l’efficienza energetica ed il livello di protezione ambientale dei prodotti che vengono fabbricati, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
La Direttiva “Ecodesign”, per il particolare prodotto interessato, stabilisce i requisiti minimi che il prodotto stesso deve soddisfare per essere immesso sul mercato.
Ogni tipologia di prodotto ha misure di implementazione e requisiti che sono previsti da Regolamenti “delegati, cioè non necessitano di disposizioni di recepimento nell’ordinamento interno nazionale. Per avere ulteriori informazioni a riguardo è possibile consultare nel sito della Commissione Europea “Efficienza Energetica Prodotti”.
Prima di poter immettere sul mercato un prodotto e/o di metterlo in servizio dell’utilizzatore, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità dello stesso a tutte le pertinenti prescrizioni della misura applicabile. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzioni (in pratica sono dei regolamenti) che devono essere applicate in modo estremamente peculiare.
Prima dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso viene apposta una marcatura CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale si dichiara che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni applicabili per la diffusione in Italia ed Europa.
Tale Direttiva stabilisce un quadro normativo per l’immissione di apparecchiature connesse all’energia sul mercato europeo. Garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi relativi all’energia e contribuisce allo sviluppo sostenibile, accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Questa direttiva rientra nel quadro legislativo per la libera circolazione e commercializzazione dei prodotti nella comunità europea.
In genere la direttiva intende evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. Uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.
È utile conoscere i riferimenti delle vecchie direttive perché si trovano spesso nella documentazione di prodotti o componenti, ma anche nelle leggi e regolamenti europei se non sono stati recentemente aggiornati.
La direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede due tipi di specifiche:
- Requisiti Specifici, cioè i valori esatti della progettazione, ai quali viene fissato un limite;
- Requisiti Generali, dove vengono richiesti sia se il prodotto è “efficiente dal punto di vista energetico” oppure “riciclabile”, sia se si forniscono informazioni su come usare e conservare il prodotto in modo da ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente.
Infine si effettua un’analisi del ciclo di vita del prodotto per individuare opzioni e soluzioni di progettazione alternative.
Tutte queste sono regole “armonizzate”, cioè regole adottate dagli organismi Europei di normalizzazione per stabilire conformità al prodotto.
Per poter migliorare l’efficienza energetica, la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, in cui viene elaborato un quadro di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. Tutto ciò per migliorare l’efficienza energetica ed il livello di protezione ambientale dei prodotti che vengono fabbricati, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Tale direttiva disciplina i recipienti che sono nuovi sul mercato con lo scopo di garantire la tutela della salute e della sicurezza relativamente ai rischi di fuga o di scoppio.
Le parti ed le componenti possono essere fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto.
Questa direttiva prevede il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, da parte di chi fabbrica , a partire dalla progettazione e fabbricazione, fino alla richiesta di valutazione della conformità del recipiente semplice a pressione da parte di un Organismo Notificato Europeo.
Chi viene coinvolto per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione a carico dell’Utilizzatore finale e del datore di lavoro sono le seguenti:
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) , figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza, insieme al datore di lavoro, al manutentore e all’installatore.
- L’installatore che ha la responsabilità della conformità del lavoro di propria competenza secondo la certificazione della regola dell’arte.
Tutte le attrezzature in pressione, che rientrano nel campo dell’ applicazione del DM 329/04, devono essere denunciate ad INAIL, che deve fornire l’immatricolazione.
Questo documento prevede la denuncia di messa in servizio del recipiente in pressione ogni qualvolta ci troviamo in presenza di un impianto nuovo, modificato o traslocato.
Per l’immatricolazione devono essere compilati i seguenti documenti direttamente sul portale CIVA:
- Denuncia Messa In Servizio-Immatricolazione (compilare un documento per ogni apparecchio)
- Modello Richiesta Verifica Messa In Servizio: per le attrezzature in pressione con volume superiore a 25 litri e pressione d’esercizio PS>12 bar e/o PSxV> 8000 è necessario richiedere anche la verifica di messa in servizio compilando l’apposito modulo (un documento per ogni apparecchio).
Ci sono inoltre altri documenti che devono essere allegati alla denuncia di messa in servizio, indispensabili per la compilazione dei documenti sopra indicati:
- Dichiarazioni di conformità (CE) di tutte le attrezzature dichiarate nella relazione tecnica con relativa marcatura CE
- Certificati di taratura delle valvole di sicurezza dichiarate nella relazione tecnica
- Relazione tecnica: redigere una relazione tecnica in cui sono indicate le caratteristiche tecniche di tutti gli apparecchi, la descrizione della loro ubicazione e funzionalità
- Schema d’impianto: redigere uno schema d’impianto dove sono indicate le attrezzature soggette a verifica (lo schema può essere integrato nella relazione tecnica)
Gli apparecchi privi dei necessari documenti devono essere messi fuori servizio.
Tutte le attrezzature in pressione che rientrano nel campo dell’applicazione del DM 329/04 sono soggette a obbligo di verifica di riqualificazione periodica.
Cosa significa? Che una volta immatricolato l’impianto, periodicamente va ricontrollato compilando gli appositi moduli su CIVA.