DVR Documento di valutazione dei rischi: tutto ciò che c’è da sapere
Cosa è il DVR documento di valutazione dei rischi?
Il DVR o documento di valutazione dei rischi è uno dei principali adempimenti che il datore di lavoro deve rispettare per garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Deve essere compilato in forma scritta ed è regolamentato sia dalla legge 626 del 1994 che, più recentemente, dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 o Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Entrambi indicano alle imprese una serie di obblighi da rispettare.
Il più importante di essi è quello di compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio ed il datore di lavoro non può sottrarsi a tale adempimento.
In caso contrario egli può incappare in una sanzione che va da un arresto da 3 a 6 mesi ad un’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
La prevenzione del rischio in azienda
Attraverso l’analisi valutativa dei rischi sostanziata nel DVR sicurezza, l’azienda può apportare un miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
L’impresa si assume quindi un’ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio.
Tale compito obbliga l’impresa ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale qualificato per poter compilare al meglio il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e organizzando i corsi sulla sicurezza per datori di lavoro e i corsi sicurezza per lavoratori.
Arethusea fornisce un servizio di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a 360° e quindi anche per tutte le procedure previste nel DVR.
Solitamente l’iter da seguire è questo: dopo che l’impresa ha adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno, si procede alla valutazione di tutti i possibili rischi che possono verificarsi all’interno della stessa durante le attività lavorative.
Successivamente si procede alla valutazione di tali rischi seguendo un ordine preciso. Infine si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale.
Come deve essere strutturato un Documento di Valutazione dei rischi?
I seguenti punti rappresentano la struttura base che costituisce il DVR.
Questa è realizzata prendendo spunto dal modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012).
Il DVR quindi deve essere strutturato secondo questi 4 punti:
- descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
- individuazione dei pericoli presenti;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
- definizione del programma di miglioramento.
Cosa è la data certa del DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere un data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale.
A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC. Per coloro che non avessero la PEC è possibile ricorrere all’apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente “corpo unico” (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007).
Un’altra soluzione è quella di spedire per mezzo raccomandata il documento all’indirizzo della propria sede.
DVR: mettersi in regola per garantire la sicurezza
Ci teniamo a sottolineare che il “mettersi in regola” non è tanto un oggetto che si compra e che magari ha un importo definito, anzi tutto l’opposto.
Infatti “il mettersi in regola” è più che altro il frutto di un processo che il datore di lavoro mette in moto per garantire le migliori condizioni di sicurezza ai lavoratori.
Il DVR sicurezza non è un documento standard ma cambia a seconda della realtà aziendale in esame e viene compilato solo dopo un’attenta valutazione che considera molteplici aspetti, come la formazione dei lavoratori, la sicurezza dei macchinari e degli impianti e le eventuali sostanze impiegate nei processi.
Il contenuto del DVR dipende quindi dalle dimensioni aziendali, dal numero delle attrezzature e dei lavoratori e anche dal tempo necessario per la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni.
I termini di revisione del DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere revisionato ogni qualvolta ci siano delle modifiche sostanziali.
L’indicazione principale sui termini della revisione ci viene già dall’art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, in cui in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano:
- significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
Il DVR nei casi di nuova impresa, cambio sede, sede distaccata
In caso di nuova costituzione di un’impresa inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il documento entro novanta giorni a far data dall’inizio dell’attività; in tal senso si ricorda che fa fede la data di autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.
Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.